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lunedì 05 maggio 2008

Il Codacons vuole 20 miliardi per i redditi online

Il Codacons, insieme all’Associazione Utenti Servizi Finanziari, si è costituita parte offesa davanti al Pm della procura di Roma, che sta indagando sulla vicenda dei redditi 2005 online e che ha aperto un’indagine per violazione delle norme penali sulla privacy. La richiesta di risarcimento danni ammonta a 20 miliardi di euro da distribuirsi tra i 38 milioni di contribuenti i cui redditi sono stati messi in rete, pari a 52 euro per ciascuno. Nell’istanza viene richiesto anche il sequestro degli elenchi posseduti, fino all’oscuramento dei siti che ancora ne rendono disponibile la consultazione o che li offrono a pagamento o in visione gratuita.

Il Codacons, che ha nominato l’avvocato Claudio Coratella per la difesa dei diritti dei contribuenti, ha diffuso un decalogo per specificare quando la distribuzione di una denuncia dei redditi non costituisce un reato. Carlo Rienzi, presidente del Codacons, ha specificato come il Consiglio di Stato, attraverso diverse pronunce, abbia sempre definito esattamente il lecito e l’illecito nella materia in esame. “Laddove si tratti di redditi di soggetti che in vario modo sono alimentati da danaro pubblico o comunque destinati a finalità pubbliche – ha infatti chiarito – è sicuramente ammissibile l’accesso alla denuncia dei redditi e la sua pubblicazione. Ad esempio tutti i redditi degli addetti e dirigenti pubblici, compresi i componenti degli organi elettivi come Comuni, Regioni, Camera e Senato, pagati con danari dei cittadini sono accessibili a chi ne faccia richiesta. Lo stesso per i dirigenti degli enti pubblici, e delle società concessionarie come la Rai , Ferrovie, Acea, Poste e di qualsiasi altro ente che eroghi un servizio pubblico universale pagato dai cittadini o con una parte dei danari dei cittadini”.

“E altrettanto accessibili sono le denunce dei redditi quando esse servono al cittadino per difendersi in giudizio – ha poi proseguito – come ad esempio il coniuge che intende fare causa all’altro coniuge ha diritto a vederne la denuncia dei redditi ai fini di ottenere dal Giudice una giusta sentenza circa gli obblighi di mantenimento della famiglia. In pratica chi vuole mettere il naso negli affari altrui deve avere un interesse qualificato e concreto, come stabilisce l’art. 25 della legge 241/90, e deve in ogni caso lasciare traccia della sua domanda di accesso e del suo interesse. Ciò anche ai fini della responsabilità che su di lui incombe ove il dato venga diffuso a terzi per sua colpa”.

È invece “da escludersi” la possibilità di pubblicare tutte le denunce dei redditi su internet in modo generalizzato, e “ciò innanzitutto perchè tale pubblicazione – ha concluso Rienzi – non garantisce più né sui soggetti che ne vengono in possesso, né sul rispetto dei limiti temporali della pubblicità degli atti”.