Category: Aprire attività

mercoledì 21 maggio 2008

Semplici consigli per aprire un'edicola

Per aprire un’edicola occorre attenersi a quanto disposto dal D. Lgs. 24 aprile 2001, n. 170 che regola il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica. Nel decreto vengono indicati due tipi diversi di esercizio dell’attività di vendita al dettaglio:

  • i punti vendita esclusivi (le edicole tradizionali) – quelli che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici, come previsto nel piano comunale di localizzazione;
  • i punti vendita non esclusivi – gli esercizi che sono autorizzati alla vendita di quotidiani o periodici,  ma la cui vendita principale è di altri tipi di merce. In questo caso l’edicola si trova all’interno di tabaccherie, di stazioni di carburante, nelle librerie, nei bar o negli esercizi a prevalente specializzazioni di vendita, come le agenzie di viaggio o i negozi di abbigliamento, ma con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste del medesimo settore.

INIZIARE L’ATTIVITA
Per iniziare un’attività di vendita di quotidiani e periodici è necessario richiedere il permesso all’Ufficio comunale di pertinenza dell’esercizio di vendita, che viene concesso in base alla densità degli abitanti e al numero di edicole presenti. E’ lo stesso Comune ad indicare al richiedente i documenti necessari in base al proprio piano di localizzazione dei punti vendita di giornali e ad eventuali bandi per nuove aperture.  Per le nuove apertura, infatti, è necessario rientrare nei piani comunali di localizzazioni che ogni Comune deve predisporre in base agli indirizzi emanati dalle rispettive Regioni.

REQUISITI DELLA DOMANDA
Nella domanda, l’interessato, se si tratta di ditta individuale, o il legale rappresentate, se si tratta di società, deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti morali richiesti all’5 comma 2° del D. Lgs. n° 114/1998, l’ubicazione esatta e la superficie di vendita dell’esercizio, l’eventuale affidamento della gestione a terzi, con i dati anagrafici di questi, il certificato di agibilità dei locali o comunicazione degli estremi dello stesso e la sussistenza della distanza minima fissata per quella zona.

La domanda si considera accolta quando non viene comunicato all’interessato il provvedimento di diniego, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa. La domanda deve essere assolutamente completata in tutti i suoi elementi e corredata dalla documentazione richiesta.

COSA FARE QUANDO SI E’ OTTENUTO IL VIA LIBERA
Quando è stato ottenuto il permesso dal Comune si deve contattare la Fieg Federazione Italiana Editori Giornali (tel 064881683, www.fieg.it) per farsi dare il nome del distributore locale di zona. A questo punto basta solo contattare il distributore per la consegna dei quotidiani e delle riviste.

QUANDO NON E’ NECESSARIA L’AUTORIZZAZIONE
Ci sono alcune eccezioni per quanto concerne la necessità dell’autorizzazione da parte del Comune. In questi casi tale autorizzazione non è richiesta:

  1. per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunita’ religiose, sindacati associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
  2. per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all’opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
  3. per la vendita nelle sedi delle societa’ editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
  4. per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
  5. per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
  6. per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
  7. per la vendita effettuata all’interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

LEGGE BERSANI
Nel decreto Bersani le edicole non sono prese in considerazione. Le liberalizzazioni riguardano solo quelle contemplate del decreto stesso mentre la rete di vendita è ancora regolata dal Dlgs 170 del 2001.

AGGIORNAMENTI

Visti i numerosi commenti ricevuti ci pare doveroso ribadire come Pronto Azienda non sia in grado di dare i chiarimenti da voi richiesti in quanto il nostro sito fornisce esclusivamente informazioni generali. Considerazioni di questo tipo, invece, richiedono indicazioni precise sul tipo di attività, sulla zona di competenza e via dicendo e sono comunque soggette a valutazioni di mercato e personali, cose di cui noi non ci occupiamo.

lunedì 10 marzo 2008

Aprire una Spa per un business sicuro

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Secondo i dati di Movimprese negli ultimi sei anni, centri estetici, istituti di bellezza e spa hanno avuto un tasso di crescita senza precedenti, con un aumento del 70% negli investimenti (Movimprese “è l’analisi statistica trimestrale della nati-mortalità delle imprese condotta da InfoCamere, per conto dell’Unioncamere, sugli archivi di tutte le Camere di Commercio italiane”). Cavalcare questo boom è quasi d’obbligo per chi ha un capitale da investire e voglia di guadagnare velocemente. Aprire una spa non è una cosa semplice, però, e necessita di una rigorosa attenzione nei confronti dell’iter burocratico. La cosa principale da sapere, anche se a qualcuno potrà apparire scontata, è che il diploma di estetista è assolutamente necessario per aprire un’attività di questo genere. Se non si è in possesso di un titolo di questo tipo si deve ottenere frequentando un corso regionale di qualificazione, che dura due anni e solitamente costa da 3mila a 5mila euro e uno di specializzazione. Questo anno di formazione può essere sostituito con uno stage di un anno in un centro estetico. Passato questo periodo di formazione, per ottenere il titolo d’estetista, è necessario sostenere un esame di abilitazione davanti ad una commissione regionale.

La prima cosa da fare per mettersi in proprio è trovare una struttura adatta ad ospitare un istituto di bellezza. Per aprire una urban spa, come quelle che si trovano nei centri cittadini, occorrono almeno 170 metri quadrati ed un capitale minimo di 50mila euro. Un centro benessere o Spa si differenzia da un centro estetico per la presenza di trattamenti e percorsi in acqua (Spa è l’acronimo latino di Salus per Aquam cioè salute per mezzo dell’acqua). L’acqua termale, le vasche, il bagno turco, le docce idromassaggio sono necessarie per offrire alla clientela tutto quello che cerca all’interno di un istituto di bellezza. Per fare ciò sono necessari spazi maggiori oltre ai permessi igienico-sanitari, imprescindibili, per altro, anche per un centro estetico.

Un altro requisito fondamentale è quello di essere iscritti ad un’associazione di artigiani. L’associazione fornirà un utile sostegno in materia di consulenza sulle agevolazioni finanziarie previste. Sul sito www.beautyandwellness.it è possibile consultare le normative e l’iter da seguire. La maggior parte delle persone che decidono di aprire una Spa, comunque, lo fanno attraverso un franchising sfruttando la sicurezza di un marchio consolidato e la sua comprovata consulenza. Per sapere quali documenti sono necessari all’apertura di una Spa, o alla trasformazione del proprio centro estetico in una Spa ci si può rivolgere alla Camera di Commercio. Un istituto di bellezza è un’opportunità di business da prendere al volo.

martedì 12 giugno 2007

Come diventare franchisee

Il franchising è un misura indicata per chi vuole avviare una nuova impresa ma non vuole partire da zero, preferendo affiliare la propria impresa ad un marchio già presente sul mercato ed affermato (prevista dal Titolo II del D. Lgs. 185/00). Chi vuole intraprendere questo tipo di attività imprenditoriale deve essere informato su alcune peculiarità di questa forma diffusa e di sicuro successo. L’azienda madre o affiliante, franchisor, concede al franchisee, l’affiliato, il proprio marchio oltre all’assistenza tecnica e alla consulenza sui metodi di lavoro. Il franchisee, in cambio, si impegna a rispettare i modelli di gestione e produzione stabiliti dal franchisor. E’ possibile avviare un’attività in qualità di franchisee solo con i franchisor che hanno sottoscritto la Convenzione di accreditamento con Sviluppo Italia, la società che gestisce i sostegni all’imprenditoria. Il progetto si può proporre sia da singolo, con una ditta individuale, sia in gruppo, con un qualsiasi tipo di società (escluso però le cooperative e le società di fatto). Naturalmente queste ultime devono essere costituite in data antecedente la presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni.
PER LE SOCIETA’:
I soci devono rispondere, almeno per la metà (sia in termini numerici che in termini di quote di partecipazione) a questi requisiti:
  • Essere maggiorenni alla data di presentazione della domanda;
  • Non occupati alla data di presentazione;
  • Essere residenti alla data del 1° gennaio 2000 in una regione obiettivo 1 (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna), phasing out (Molise) oppure obiettivo 2 (aree del centro–nord con difficoltà strutturali) dei fondi strutturali comunitari, nonché nelle aree ammesse alla deroga di cui all’art.87.3.c) del Trattato UE e le aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro individuate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Anche la sede legale, amministrativa e operativa delle società deve trovarsi in questi territori oppure nei sei mesi precedenti alla data di presentazione della domanda;
  • la sede legale e operativa della società deve rientrare nei territori agevolabili;
  • le agevolazioni di cui alla misura franchising non sono rivolti a società che hanno già avviato la loro attività alla data di presentazione della domanda.

ATTIVITA’ AGEVOLABILI:

  • produzione e commercializzazione di beni
  • fornitura di servizi

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

Ai sensi della delibera CIPE del 9 maggio 2003, n. 16 – pubblicata sulla G.U. n. 156 dell’8 luglio 2003 – sono stati richiamati i principi di cui all’art. 72, comma 2 della legge 289 anche in merito alle gestione delle misure agevolative di cui al Titolo II del D.Lgs. 185/00; pertanto le agevolazioni concedibili per la misura Franchising – comunque entro il limite de minimis – sono le seguenti:

  • contributo a fondo perduto e finanziamento a tasso agevolato per gli investimenti che possono coprire il 100% degli investimenti ammissibili;
  • contributo a fondo perduto sulle spese di gestione.

L’importo complessivo del fondo perduto non può superare il 50% del totale dei contributi concessi, mentre l’ammontare complessivo delle agevolazioni finanziarie non può superare il limite del “de minimis”, pari a 100.000 euro.Nel primo anno di attività è previsto un servizio gratuito di consulenza e assistenza tecnica da parte di tutor specializzati.

SPESE AMMISSIBILI ALLE AGEVOLAZIONI

Sono ammissibili quelle, al netto dell’IVA, sostenute successivamente alla data della deliberazione di ammissione e regolarmente documentate, concernenti le seguenti voci:

  • materie prime,
  • materiale di consumo,
  • semilavorati e prodotti finiti, nonché altri costi inerenti al processo produttivo;
  • utenze e canoni di locazione per immobili;
  • oneri finanziari;
  • prestazioni di garanzie assicurative sui beni finanziati.
  • prestazioni di servizi, solo nei casi di microimpresa e di franchising.

SPESE PER CUI NON E’ POSSIBILE BENEFICIARE DELLE AGEVOLAZIONI

  • acquisto di attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti;
  • ristrutturazione di immobili, entro il limite del 10% del totale degli investimenti;
  • acquisto di materie prime e materiale di consumo inerenti al processo produttivo;
  • utenze e canoni di affitto per immobili;
  • garanzie assicurative;
  • prestazioni di servizi.

DOMANDA PER LE AGEVOLAZIONI

Si deve presentare domanda in cui è richiesto di sviluppare l’idea imprenditoriale, direttamente on-line utilizzando l’apposita modulistica (per la quale è possibile consultare il sito: http://www.sviluppoitalia.it/), e successivamente inviando la stessa tramite raccomandata a.r. (senza apportare modifiche rispetto a quella trasmessa on-line e insieme agli allegati), alla sede di Sviluppo Italia – Funzione Sostegno Politiche Occupazionali – Via Boccanelli 30 – 00138 ROMA (Riferimenti normativi: Decreto legislativo 185/2000, Decreto ministeriale 295/2001).

Dopo che sarà stata verificata la validità formale della domanda, il progetto imprenditoriale sarà sottoposto a un processo di valutazione, per verificare l’effettiva realizzabilità dell’idea dal punto di vista tecnico, economico e finanziario. In caso di approvazione verrà stipulato il contratto.

Aprire un’attività in franchising comporta inoltre una serie di vantaggi evidenti rispetto a qualsiasi altra forma imprenditoriale. Se non altro è possibile avvalersi dell’esperienza e del Know-how di un marchio già affermato mantenendo però la libertà di lavorare per te stesso.

VANTAGGI

  1. Riduzione del rischio di fallimento. Dal momento che un franchisor (affiliante) serio avrà testato e collaudato il business concepì sul mercato, gran parte dei difetti o delle mancanze saranno già stati risolti ed i rischi per il franchisee (affiliato) ridotti al minimo.
  2. Possibilità di competere con grandi business. Con il franchising, un franchisee può sfruttare i vantaggi dell’economia di scala, in altre parole tutti gli affiliati possono comprare a condizioni migliori e con minor costi rispetto ad un business individuale.
  3. Prodotti, attrezzature ed un sistema già testati dal mercato. Il franchisee si troverà ad offrire dei prodotti di rapida accettazione da parte dei consumatori che sono già conoscono quello che stanno acquistando.
  4. Un’attività che si impara velocemente. Grazie all’addestramento del franchisor, il franchisee è in grado di imparare rapidamente a svolgere l’attività e questo aumento la probabilità di successo.
  5. Avere ‘le spalle coperte’. Il franchisee ha la garanzia di una vasta organizzazione che unisce le risorse, particolarmente nel campo della pubblicità e del marketing dove ogni franchisee, contribuendo un po’, può avere il beneficio di un grande budget a questo scopo. I franchisee sono quindi in grado di promuovere i propri prodotti e servizi su media che sarebbero altrimenti inaccessibili in termini finanziari.
  6. Concentrarsi solo sulle vendite. Il franchisee è lasciato concentrarsi sulla vendita dei prodotti/servizi mentre, allo stesso tempo, riceve il beneficio di continue ricerche di mercato e sviluppi per migliorare il business ed il sistema di franchising.
  7. Esclusività territoriale. Spesso il franchisee ha di fatto il monopolio sull’area a lui destinata.

Queste informazioni sono state raccolte da:

Betheboss.it

lombardia-pmi.it

Sviluppoitalia.it

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