Tag: Aprire attività

lunedì 24 agosto 2009

Crisi economica: stabile l'apertura di aziende under 30

giovani-imprenditori

Sono 32 mila gli italiano under 30 che nei primi sei mesi del 2009 hanno aperto un’azienda. Un dato che si conferma stabile rispetto al passato ma che sorprende in quanto in molti avrebbero scommesso in una flessione in un periodo di crisi come questo. Secondo Renato Mattioni, segretario generale della Camera di commercio di Monza e della Brianza che ha realizzato lo studio questo “è un segno di vitalità del nostro tessuto economico, che non perde la fiducia nemmeno in questo momento”.

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martedì 15 aprile 2008

Consigli per diventare un affittacamere

Vengono considerati esercizi di Affittacamere le strutture composte da non più di sei camere e con non più di 12 posti letto. Le camere ed i posti letto devono essere ubicati in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari. L’appartamento in cui si svolge l’attività di affittacamere deve possedere i requisiti strutturali e igienico edilizi previsti per le civili abitazioni dal locale Regolamento Edilizio comunale. Coloro che svolgono l’attività di affittacamere possono somministrare inoltre, limitatamente alle persone alloggiate all’interno dell’appartamento, alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni igienico sanitarie. In questo caso il Comune provvederà ad annotare in calce alla licenza di somministrazione l’attività complementare di affittacamere

AFFITTACAMERE PROFESSIONALE E NON PROFESSIONALE
L’attività di affittacamere può essere svolta sia a livello professionale che ‘non professionale’. Sono da considerarsi affittacamere non professionali coloro che esercitano l’attività nella casa di propria residenza e domicilio. Questi sono esonerati, oltre che dall’iscrizione nella sezione del Registro esercenti il commercio (R.E.C.), dalla presentazione della dichiarazione dei prezzi. L’attività svolta da titolari di attività di affittacamere che non risiedono nell’appartamento, invece, viene definita ‘professionale’.

CARATTERISTICHE DEI LOCALI
I locali devono essere ubicati in una zona nella quale è permesso lo svolgimento dell’attività di struttura ricettiva/affittacamere in base agli strumenti urbanistici vigenti. Inoltre è necessaria la conformità dei locali alle norme e prescrizioni in materia edilizia. La destinazione d’uso dei locali deve essere compatibile con l’attività di struttura ricettiva/affittacamere e non può essere modificata ai fini urbanistici. I locali devono rispettare le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste per i locali di civile abitazione. Devono quindi essere muniti di un servizio igienico sanitario completo ogni sei persone o frazione di sei superiore a due, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi.

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO OFFERTO
Le camere da letto devono essere arredate, oltre che da un letto, da una sedia o sgabello per persona, un armadio, un cestino rifiuti e un tavolo. Inoltre, devono essere comodamente accessibili, senza dover attraversare altre camere o servizi destinati alla famiglia o altro ospite. Ogni camera deve essere fornita di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento. La pulizia delle camere ed il cambio di biancheria devono essere garantite ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana.

COSA FARE PER INIZIARE L’ATTIVITÀ
Per iniziare l’attività occorre presentare al Comune, dove avrà sede l’attività, una denuncia di inizio di attività (DIA), anche utilizzando i moduli prestampati predisposti dai Comuni. Per chi come me è di Milano può visionare il sito del Comune di Milano www.comune.milano.it e scaricare la modulistica richiesta.
Coloro che apriranno l’attività nel comune di Firenze, il sito è www.comune.fi.it e nel comune di Roma www.comune.roma.it.

La Denuncia di Inizio Attività deve essere consegnata a:
Settore Commercio – Ufficio Licenze ex P.S.
via Larga 12 – terzo piano – stanza 384 – aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00
oppure

Protocollo Generale – Via Larga 12 – piano terra – orari al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 15.30 e il sabato dalle ore 8.45 alle ore 12.00

Nel caso di nuova apertura l’attività può essere iniziata decorsi 30 giorni dalla presentazione della denuncia. Contestualmente all’inizio dell’attività l’interessato deve dare comunicazione all’ufficio
Ufficio Competente:
Ufficio Licenze ex P.S.
via Larga 12 – terzo piano – stanza 384
tel. 02 88462240

Sulla DIA devono essere assolutamente riportate

  • le generalità del titolare l’attività
  • il numero e ubicazione dei vani destinati all’attività ricettiva
  • il numero dei posti letto
  • i servizi igienici a disposizione degli ospiti
  • gli eventuali servizi accessori offerti all’utenza

Il Comune provvede al rilascio dell’autorizzazione solo dopo aver verificato l’esistenza dei requisiti soggettivi del titolare o dell’eventuale rappresentante e dopo aver accertato fondatezza delle caratteristiche funzionali dei locali e dei requisiti igienico-sanitari. Gli accertamenti dei requisiti strutturali vengono svolti attraverso sopralluoghi di agenti abilitati oppure con l’acquisizione di una dichiarazione sottoscritta dall’interessato e controfirmata da un tecnico abilitato attestante la conformità delle strutture e dell’impiantistica. Il Comune comunica poi alla Giunta Regionale ed alla locale Azienda Promozione Turistica il rilascio dell’autorizzazione. L’autorizzazione ha carattere permanente: annualmente il titolare dovrà fare dichiarazione di prosieguo dell’attività medesima al Comune.

OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL’ATTIVITA’
Il titolare dell’attività deve informare il Comitato provinciale prezzi in merito ai prezzi applicati entro il 31 luglio dell’anno precedente a quello cui si riferiscono. La mancata denuncia comporta l’obbligo dell’applicazione degli ultimi prezzi regolarmente denunciati. Gli affittacamere devono esporre, nell’appartamento, in modo, perfettamente visibile, una tabella riepilogativa dei prezzi praticati nell’anno in corso e delle caratteristiche dell’appartamento e devono esporre, in ogni camera, sempre in modo perfettamente visibile, un cartellino che indichi il prezzo massimo del pernottamento e degli eventuali servizi offerti nell’anno in corso.
Il titolare ha l’obbligo di comunicare giornalmente all’autorità di pubblica sicurezza l’arrivo delle persone alloggiate. Presso la struttura ricettiva, poi, deve essere esposta in modo ben visibile all’esterno l’insegna con la denominazione nonché l’indicazione della tipologia.

OBBLIGHI DEL TITOLARE IN CASO DI CESSAZIONE
Il titolare dell’attività che decide di cessare temporaneamente o definitivamente l’attività deve darne preventivo avviso al Comune. La cessazione temporanea non può essere superiore a sei mesi prorogabili, per fondati motivi, dal Comune una sola volta e per ulteriori sei mesi. Trascorso tale termine l’attività si intende cessata.

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lunedì 10 marzo 2008

Aprire una Spa per un business sicuro

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Secondo i dati di Movimprese negli ultimi sei anni, centri estetici, istituti di bellezza e spa hanno avuto un tasso di crescita senza precedenti, con un aumento del 70% negli investimenti (Movimprese “è l’analisi statistica trimestrale della nati-mortalità delle imprese condotta da InfoCamere, per conto dell’Unioncamere, sugli archivi di tutte le Camere di Commercio italiane”). Cavalcare questo boom è quasi d’obbligo per chi ha un capitale da investire e voglia di guadagnare velocemente. Aprire una spa non è una cosa semplice, però, e necessita di una rigorosa attenzione nei confronti dell’iter burocratico. La cosa principale da sapere, anche se a qualcuno potrà apparire scontata, è che il diploma di estetista è assolutamente necessario per aprire un’attività di questo genere. Se non si è in possesso di un titolo di questo tipo si deve ottenere frequentando un corso regionale di qualificazione, che dura due anni e solitamente costa da 3mila a 5mila euro e uno di specializzazione. Questo anno di formazione può essere sostituito con uno stage di un anno in un centro estetico. Passato questo periodo di formazione, per ottenere il titolo d’estetista, è necessario sostenere un esame di abilitazione davanti ad una commissione regionale.

La prima cosa da fare per mettersi in proprio è trovare una struttura adatta ad ospitare un istituto di bellezza. Per aprire una urban spa, come quelle che si trovano nei centri cittadini, occorrono almeno 170 metri quadrati ed un capitale minimo di 50mila euro. Un centro benessere o Spa si differenzia da un centro estetico per la presenza di trattamenti e percorsi in acqua (Spa è l’acronimo latino di Salus per Aquam cioè salute per mezzo dell’acqua). L’acqua termale, le vasche, il bagno turco, le docce idromassaggio sono necessarie per offrire alla clientela tutto quello che cerca all’interno di un istituto di bellezza. Per fare ciò sono necessari spazi maggiori oltre ai permessi igienico-sanitari, imprescindibili, per altro, anche per un centro estetico.

Un altro requisito fondamentale è quello di essere iscritti ad un’associazione di artigiani. L’associazione fornirà un utile sostegno in materia di consulenza sulle agevolazioni finanziarie previste. Sul sito www.beautyandwellness.it è possibile consultare le normative e l’iter da seguire. La maggior parte delle persone che decidono di aprire una Spa, comunque, lo fanno attraverso un franchising sfruttando la sicurezza di un marchio consolidato e la sua comprovata consulenza. Per sapere quali documenti sono necessari all’apertura di una Spa, o alla trasformazione del proprio centro estetico in una Spa ci si può rivolgere alla Camera di Commercio. Un istituto di bellezza è un’opportunità di business da prendere al volo.

lunedì 19 novembre 2007

Il business per tutti: l'e-commerce

Tutti gli analisti lo confermano, in Italia è boom dell’e-commerce. Nel 2006, secondo una ricerca di Shop.org l’aumento è stato del 45% rispetto all’anno precedente. E allora perché non aprire un negozio su internet e cavalcare l’onda del guadagno (quasi) sicuro?

PERMESSI NECESSARI
Per fare questo è necessario innanzitutto avere la Partita Iva, o in caso contrario, aprirla, ed iscriversi alla Camera di Commercio. Verificando i prezzi dell’operazione tramite la consulenza di un commercialista l’importo dell’operazione si aggira intorno ai 1.000 – 1.800 euro (parcella compresa). I moduli per l’iscrizione sono reperibili presso le sedi locali. Il passo successivo è quello di comunicare al Comune l’inizio dell’attività tramite la compilazione di una scheda che può essere scaricata direttamente online. La copia del modello, “corredata degli estremi dell’avvenuta ricezione da parte del Comune, va presentata al Registro Imprese della CCIAA della Provincia dove è ubicato l’esercizio, entro 30 giorni dall’effettivo verificarsi del fatto qualora non siano giunte da parte del Comune comunicazioni contrarie”.

IL SITO INTERNET
Molte persone intenzionate ad intraprendere questa nuova tipologia di business non conoscono affatto lo strumento internet. Le strade che si possono percorrere in questa fase sono due:

– Ci si affida per la gestione del sito ad un collaboratore esperto ed esterno
– Nel caso in cui si voglia fare tutto per conto proprio si può:

  • seguire i convegni tematici organizzati dall’Associazione Italiana del Commercio Elettronico sul suo sito Aicel. it
Chi invece conosce internet ed è in grado di gestire interamente il processo da solo può affidarsi a quei siti che forniscono sistemi di e-commerce:
MERCE
Per iniziare l’attività conviene avere un piccolo magazzino dove tenere la merce. E’ necessario prendere contatto con i corrieri per spedire i prodotti ai clienti. Sicuramente un corriere privato è la miglior scelta (TNT, mailbox ecc) altrimenti si può usufruire del servizio di Poste Italiane.
PAGAMENTI
I clienti pagano principalmente con carta di credito, quindi è necessario istituire un conto corrente per le transazioni commerciali al quale si può includere il bonifico bancario, come modalità di pagamento. I maggiori istituti che gestiscono queste operazioni sono Paypal (che va per la maggiore) e Banca Sella.

COSTI
Esistono diversi finanziamenti per chi vuole aprire un e-shop. Periodicamente vengono pubblicati bandi nazionali che si occupano di questo e sono messi a disposizione dal Ministero per le riforme e le Innovazioni. Ci sono anche bandi regionali dedicati alla creazione di siti web e all’innovazione.

Filed under: Senza categoria — Tag:, — alessandra @ 09:08

martedì 19 giugno 2007

Qualche consiglio per fare informazione in rete

Da alcuni anni la rete ha cominciato ad assumere una posizione preponderante per quanto riguarda l’informazione. Tutti i quotidiani cartacei hanno sentito la necessità, o forse l’obbligo, di proporre una versione online del loro giornale. Tra i siti più seguiti spiccano quelli di Repubblica, del Corriere, de la Gazzetta dello Sport, del Sole 24 Ore e così via (un elenco delle pubblicazioni italiane di informazione è consultabile sul sito ipse.com). Ma non è necessario essere un grande quotidiano nazionale per poter fare informazione in rete. Sono molti i giornalisti che decidono di aprire un sito di informazione sui più svariati argomenti.

Normativa
Per poter aprire una pubblicazione online è necessario innanzitutto documentarsi sulla normativa vigente in materia. Un sito che tratta l’argomento in modo dettagliato, anche se non molto aggiornato, è quello della prima testata telematica iscritta come tale nel Registro Stampa, InterLex (sul sito sono presenti tanti articoli su ‘Internet e stampa’, nonchè una sezione con le domande più frequenti, FAQ), . Tra le cose principali da tenere in considerazione è che la normativa dell’informazione su web è la medesima dei quotidiani e della stampa periodica cartacea, in altre parole, anche le notizie online devono sottostare alla legge n.47 del 1948. Quindi anche le pubblicazioni in rete hanno l’obbligo di iscrizione all’apposito registro del tribunale del ‘luogo della pubblicazione’ con indicazione del direttore responsabile, obbligatoriamente un giornalista iscritto in un albo dell’ordine professionale (quindi sia un professionista sia un pubblicista). Il concetto di luogo della pubblicazione e sì applicabile alla carta stampata ma di difficile attribuzione quando ci si riferisce al web. In questo caso si deve indicare il server, anche se questo potrebbe essere ubicato in qualsiasi parte del mondo. Per quanto riguarda la registrazione e la presenza del direttore responsabile iscritto all’albo dei giornalisti, questa è obbligatoria solamente se la pubblicazione telematica è periodica, in pratica, quando è prevista una sua uscita ad intervalli regolari. Non conta nulla la n atura della testata, l’argomento o chi la pubblica. L’unica eccezione è legata alla previsione di conseguire ricavi dalla pubblicazione. In questo caso è obbligatoria anche l’iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione (Roc) tenuto dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. (informazioni su http://www.agcom.it/operatori/roc/faq.htm ). In conclusione, se non si vuole sottostare agi obblighi previsti dalla legge 47/48 basta che la pubblicazione non sia periodica.
Anche sul sito dell’Ordine dei Giornalisti viene precisato che ‘Per depositare le testate online al Registro Stampa, presso le cancellerie dei Tribunali, occorre indicare, nella domanda, il nome del sito e del provider con indirizzo completo e numero di autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni. E’ opportuno quindi verificare che la società provider sia autorizzata a fornire al pubblico il servizio internet, autorizzazione che viene rilasciata dall’ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni a Napoli. E’ comunque consigliabile chiedere sempre le modalità ai singoli Tribunali di competenza perché ci possono essere eventuali differenziazioni locali’. Su InterLex.it si ripropone lo stesso concetto ‘le procedure variano da un tribunale all’altro, ed è quindi opportuna una visita preliminare alla “sezione stampa” del tribunale civile del luogo di pubblicazione per chiedere lumi e ritirare i formulari che di norma sono predisposti dalla cancelleria e che contengono anche le indicazioni per il pagamento degli inevitabili balzelli’. Rivolgetevi comunque ad un legale per dissipare gli eventuali dubbi.

Strumenti tecnici
Una pubblicazione telematica può avere diverse forme.

* Si può decidere di fare informazione di tipo amatoriale attraverso un blog. Per aprire un blog ecco alcuni indirizzi utili:

http://www.blogger.com/

http://www.splinder.com/

http://www.iobloggo.com/

http://www.myblog.it/

http://blog.aruba.it/

Il blog può essere utilizzato o direttamente su una di queste piattaforme di blog oppure attraverso la registrazione di un dominio proprio e l’acquisto di spazio web da un fornitore di hosting.

Alcuni tra i più noti fornitori di hosting:

http://www.hostingsolutions.it/

http://www.9net.it/

http://we.register.it/

http://www.aruba.it/

* Si può decidere invece di utilizzare un vero e proprio CMS (Content Management System). Il CMS è un ‘Sistema per la creazione e pubblicazione di contenuti per siti web dinamici attraverso script e interfacce che semplificano i compiti di inserimento e modifica delle pagine. Alla sua base vi è la separazione della parte grafica (organizzata sull’uso di modelli) dal contenuto testuale’. Per la realizzazione di un giornale online con CMS ci si può rivolgere a Factotum.it

Per passione o per ricavo
Una pubblicazione telematica può essere prodotta al solo fine della divulgazione di informazione di vario genere ma può anche prevedere l’inserimento di pubblicità. Questa può essere concepita come fonte di ricavo, come strumento di copertura delle spese o anche per promuovere altre sezioni del giornale online. In ogni caso è consigliabile prevedere nel progetto grafico degli spazi per la pubblicità online. In questo ambito il principale canale pubblicitario è indiscutibilmente AdSense di Google. La formula vincente consiste nel fatto che questo tipo di pubblicità sono specificatamente mirate al contenuto del sito e quindi pertinenti con l’argomento di cui si sta trattando. Spesso quindi contribuiscono ad arricchire la pagina e non rappresentano, come con altro tipo di pubblicità, un elemento discordante e inopportuno. Per registrarsi ad AdSense.

Filed under: Senza categoria — Tag:, — alessandra @ 15:43
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